mercoledì 18 settembre 2013
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La "regola aurea" nella Costituzione
Come cambia l'articolo 81
 
da www.camera.it (le parti evidenziate sono a cura della redazione del manifesto)
 
Testo unificato delle Commissioni Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. 

Art. 1. 
  
 
      1. L'articolo 81 della Costituzione è sostituito dal seguente:  

      «Art. 81. – Lo Stato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. 
      L'equilibrio del bilancio è assicurato tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione. Non è consentito il ricorso all'indebitamento se non al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica che non possono essere affrontati con le ordinarie decisioni di bilancio. Il ricorso all'indebitamento, accompagnato dalla definizione di un percorso di rientro, è autorizzato con deliberazioni conformi delle due Camere, adottate a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. Nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali o di una grave recessione economica, lo Stato concorre a garantire, ove necessario, il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p)
      Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. 
      Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. 
      L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. 
      Il contenuto della legge di bilancio e i principî e i criteri volti ad assicurare  
 l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera».  
 
Art. 2.  
      1. Al secondo comma dell'articolo 100 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo:  

      «La legge costituzionale di cui all'articolo 137 stabilisce le modalità e le condizioni nel rispetto delle quali la Corte dei conti può promuovere il giudizio di legittimità costituzionale per la violazione dell'obbligo di copertura finanziaria di cui al terzo comma dell'articolo 81».  
 
Art. 3.  
 
      1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera:  
          «t) stabilizzazione del ciclo economico, armonizzazione dei bilanci pubblici;»;  
          b) al terzo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e».  
 
Art. 4.  
      1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:  
          a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto dell'equilibrio tra le entrate e le spese dei relativi bilanci, prevedendo verifiche, preventive e consuntive, nonché misure di correzione, e concorrono all'adempimento dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;  
          b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani    di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti medesimi ovvero per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio dei bilanci»;  
          c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      «La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, stabilisce, nel rispetto del principio di coordinamento, le modalità sulla base delle quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni assicurano l'equilibrio dei propri bilanci e, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico, concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni».  
 
Art. 5.  
      1. Entro il 30 giugno 2013 le Camere approvano la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale. 
      2. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.  
 
 
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