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EDITORIALE
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politica
Immunità presidenziale
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GIUSEPPE DI LELLO - 05.12.2012
La Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Presidente della Repubblica sulle intercettazioni indirette con Nicola Mancino riconoscendo l'obbligo per i pm di distruggerle senza passare per il filtro dell'udienza davanti al gip o, molto più realisticamente, senza farne conoscere il contenuto al mondo intero. Non c'era nessun vuoto normativo anche perché l'articolo 90 della Costituzione è, in sé, esaustivo: «Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione». Negli articoli 87 e 88 sono elencati gli atti di sua competenza, quelli «funzionali» (sciogliere le camere, indire le elezioni, promulgare le leggi, ecc.), per i quali non è perseguibile a meno che non li compia per alto tradimento o per ledere dolosamente i principi costituzionali.
La sua sfera di immunità, però non può essere strettamente confinata alla sola firma dei provvedimenti o a ciò che dice nelle sedute degli organi cui è preposto, Csm e Consiglio supremo di difesa, ma si estende necessariamente a tutte le attività connesse per l'acquisizione di dati, informazioni, pareri ed altro: se riceve una telefonata come Presidente, la sfera di riservatezza della sua funzione deve essere tutelata.
Le motivazioni della sentenza verranno soltanto tra qualche mese, ma il succo della contesa è tutta qui. CONTINUA|PAGINA3 Il Presidente ha voluto "saggiare" la portata e i limiti dell'art. 90 davanti all'unico giudice in grado di dare una risposta certa e l'ha avuta. Alcuni commentatori hanno scoperto proprio in questa occasione l'ampiezza della immunità presidenziale e ne hanno denunciato la sostanza "regale", anche con paragoni non appropriati. È certo una immunità che ben si addice ad un Presidente, eletto dal parlamento e non dal popolo, e garante, per tutti i cittadini, del sistema complessivo dei poteri dello stato come delineato dalla nostra Costituzione: richiamarsi ad esempi di altri presidenti (Francia, Stati Uniti) eletti in un una normale competizione elettorale e, quindi, destinati a far parte integrante dell'esecutivo, non ha nessun senso costituzionale. La Corte, nel corso degli anni e fino ad oggi, da fronti anche contrapposti, ha subito pesanti accuse di comunismo o di collateralità con il Quirinale, anche se ha sempre difeso lo stato di diritto. Oggi ha chiarito il contenuto dell'art.90 e delle prerogative presidenziali: se poi queste non piacciono, allora bisogna rimuoverle dalla Costituzione, ma la loro lesione non può essere appannaggio del potere giudiziario.
La sua sfera di immunità, però non può essere strettamente confinata alla sola firma dei provvedimenti o a ciò che dice nelle sedute degli organi cui è preposto, Csm e Consiglio supremo di difesa, ma si estende necessariamente a tutte le attività connesse per l'acquisizione di dati, informazioni, pareri ed altro: se riceve una telefonata come Presidente, la sfera di riservatezza della sua funzione deve essere tutelata.
Le motivazioni della sentenza verranno soltanto tra qualche mese, ma il succo della contesa è tutta qui. CONTINUA|PAGINA3 Il Presidente ha voluto "saggiare" la portata e i limiti dell'art. 90 davanti all'unico giudice in grado di dare una risposta certa e l'ha avuta. Alcuni commentatori hanno scoperto proprio in questa occasione l'ampiezza della immunità presidenziale e ne hanno denunciato la sostanza "regale", anche con paragoni non appropriati. È certo una immunità che ben si addice ad un Presidente, eletto dal parlamento e non dal popolo, e garante, per tutti i cittadini, del sistema complessivo dei poteri dello stato come delineato dalla nostra Costituzione: richiamarsi ad esempi di altri presidenti (Francia, Stati Uniti) eletti in un una normale competizione elettorale e, quindi, destinati a far parte integrante dell'esecutivo, non ha nessun senso costituzionale. La Corte, nel corso degli anni e fino ad oggi, da fronti anche contrapposti, ha subito pesanti accuse di comunismo o di collateralità con il Quirinale, anche se ha sempre difeso lo stato di diritto. Oggi ha chiarito il contenuto dell'art.90 e delle prerogative presidenziali: se poi queste non piacciono, allora bisogna rimuoverle dalla Costituzione, ma la loro lesione non può essere appannaggio del potere giudiziario.





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